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Prosegue fino al 1° giugno in via sperimentale il procedimento di semplificazione della presentazione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni, introdotto con il Messaggio INPS 20 marzo 2020 n. 1275; il Messaggio INPS 26 marzo 2020, n. 1387 ha posticipato la data inizialmente prevista per il  1° aprile dal Messaggio  INPS 20 marzo 2020, n. 1275) data l’emergenza covid-19 in corso.

La novità riguarda la richiesta di compilare contestualmente alla domanda anche il modello AP70 (che precedentemente era uno degli adempimenti da espletare dopo aver ricevuto il verbale nel caso di attribuzione di una provvidenza economica). Il modello AP70 contiene informazioni relative allo stato di non ricovero permanente, ai redditi del beneficiario, alla scelta tra ritiro/accredito delle prestazioni economiche e, eventualmente delle coordinate bancarie/postali.

Tale modifica rientra nella campagna di semplificazioni delle modalità di presentazione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni, e dunque anche di velocizzazione dei pagamenti delle prestazioni economiche riconosciute a seguito della valutazione sanitaria del richiedente.

Ricordiamo che, come introdotto dall’art. 25 del decreto-legge 90/2014 convertito nella legge 114/2014, le persone che hanno già riconosciuto lo stato di invalidità civile da minorenni (come per esempio, le persone con sindrome di Down) e sono titolari di indennità di accompagnamento, una volta diventate maggiorenni continuano a percepire la prestazione economica loro attribuita senza necessità di inoltrare nuova domanda di invalidità, ma devono comunque compilare il modello AP70 e, annualmente, anche il modello RED (per comunicare lo stato dei loro redditi, anche se pari a zero). Questo è necessario perché  al compimento della maggiore età oltre all’indennità di accompagnamento si ha diritto anche alla pensione di invalidità, la cui erogazione è però subordinata ad un limite di reddito.

Ribadiamo che tale modalità è cogente esclusivamente per l’erogazione delle provvidenze economiche riconosciute. Dunque, per tutte le altre esigenze continua ad essere necessario avere un verbale di invalidità rilasciato dopo il compimento della maggiore età (per es., l’accesso alle agevolazioni auto…).