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INPS con il Messaggio 3606/2014 chiarisce che la gestione, da parte degli esercenti la postestà genitoriale, dei libretti intestati ai minori titolari di provvidenze economiche derivanti da invalidità civile, non necessita di autorizzazione del Giudice tutelare.

Poste Italiane ha aggiornato il Regolamento dei Libretti di Risparmio Postali (il 24 giugno 2014). Alla pagina 2, “Caratteristiche specifiche della tipologia libretti nominativi ordinari” è indicato:
“Nel caso in cui l’intestatario, al momento della richiesta di prelievo risulti ancora minorenne, è necessario, conformemente alla previsione dell’art. 320, comma 4, del Codice civile, il provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare, salvo che si tratti di prelievo da parte degli esercenti la potestà genitoriale di somme erogate dall’INPS mediante accredito sul libretto a titolo di indennità di frequenza e di indennità di accompagnamento di cui l’intestatario è beneficiario”.

Tale indicazione viene incontro finalmente alle necessità dei genitori dei minori titolari di provvidenze economiche che hanno scelto di far erogare tali provvidenze sui libretti postali.