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A pochi giorni dalla pubblicazione del Messaggio 2331/2021 (qui la notizia su questo sito) e così come preannunciato nello stesso, l’INPS torna sul tema degli assegni per il nucleo familiare con la circolare n° 92 del 30 giugno 2021.

Ricordiamo che, nei confronti dei percettori di assegno per il nucleo familiare (di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988),  l’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021 ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Riguardo la rivalutazione degli importi, essendo risultata la variazione percentuale tra l’anno 2020 e l’anno 2019 dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall’ISTAT pari al -0,3%, questi rimangono invariati rispetto a quelli validi dal 1° luglio 2020.

L’assegno per il nucleo familiare in questione è incompatibile con l’assegno temporaneo per i figli minori per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 introdotto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 79/2021. Non vi è invece alcuna incompatibilità con l’assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.


Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare il Telefono D al numero diretto 333 1826708 o inviando una email a telefonod@aipd.it